ANCHE LA POESIA COMBATTE L’INVALSI!È arivato er mese de maggio
a scola, ce ʻnsegnavano li fiori
oggi quer tempo là ormai è ʻn miraggio:
nun cʼè un minuto peʼguardà de fori.
E le finestre ce pareno muri
nun sʼaccorgemo che so trasparenti
se nasconnemo dietro vetri scuri
peʼnun volè mostrà lì sentimenti.
Mo’ a maggio, somminstrano st’invalsi:
già er verbo me riporta in farmacia
poi sto nome che fa rima co falsi
e famola, sta rima, e così sia.
Tutta sta carta qua, tutti sti sordi
A voi ve pare ch’è na cosa bella?
Poi pe’corregge sti quiz balordi
ce sta er compiuter ch’è na livella.
“tutti so uguali di fronte alla prova”
restano fori i pori professori
tranne quarcuno che ‘r trucco ‘o trova
pe’ fregà ministero e carcolatori
semo tutti diversi, sì, è banale
ma a vorte serve fallo ‘n promemoria
co la scusa dell’unità nazionale
ce vonno fa’scordà la nostra storia!
Me piace lo studente che usa er fojo
pe’denuncia co’fantasia e con orgojo
sto sistema a di’ poco malandrino
rifiutando de sta a capo chino.
Nun serve lo sciopero, nun va più de moda,
ce servono i fatti pe’smuove qualcosa
boicotto l’invalsi ne la maniera mia:
è uno dei mezzi che uccide la poesia.
Istrice
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Storia a puntate in tempo reale a cura di Piero Castello
Le ragioni di una storia
Esattamente un anno fa iniziava la “Storia di una sanzione disciplinare”, oggi alla sua 58esima puntata.
Flavio Maracchia, maestro elementare, a maggio del 2013, si era rifiutato di somministrare ai suoi alunni di V primaria le prove Invalsi. La Dirigente Scolastica non aveva voluto sentire ragioni, né quelle di Flavio (oltre 100 pagine per motivare la sua obiezione di coscienza), né quelle del sindacato COBAS che lo aveva sostenuto nel corso del contraddittorio, comminandogli una sanzione.
In questi giorni, l’avvocato Giuseppe Lucchese ha depositato il ricorso del Maestro Flavio contro la sanzione disciplinare, al Tribunale del Lavoro.
Tutti noi, genitori, insegnanti, semplici soggetti politici, ci siamo indignati per molte ragioni, di cui proviamo a ricordare le principali:
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Le “prove Invalsi”, test oggettivi e standardizzati, veri e propri quiz, nel senso che è impossibile verificare come è stata azzeccata la risposta giusta e perché solo quella è corretta, appaiono in assoluta contraddizione con i compiti educativi e di istruzione di un insegnante.
- La protervia con cui vengono imposte a tutta la scuola sono inaccettabili; libertà e dignità sono le prime vittime di qualsiasi sistema totalitario che pretenda di coprire l’intero corpo dei sistemi viventi e dei loro complessi percorsi di apprendimento.
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L’oggettività presunta che dovrebbe garantire la trasparenza, la razionalizzazione economica del sistema-scuola come fine non dichiarato, il disprezzo per la professione-docente considerata priva di cultura sulle strategie di valutazione, sono ulteriori elementi alla base della strategia Invalsi.
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La sicumera con cui la Dirigente Scolastica afferma e sostiene fatti mai avvenuti: l’esistenza di una delibera del Collegio dei Docenti in materia, la documentazione e la pubblicazione nel POF della scuola di tale deliberazione a favore della somministrazione.
Una ragione di particolare indignazione deriva dalla procedura adottata dai Dirigenti Scolastici nel comminare le sanzioni. Le contestazioni di addebito, che precedono la sanzione, sembrano fotocopie l’una dell’altra, prive della necessaria contestualizzazione al fatto oggetto di richiamo (il Maestro Flavio ha denunciato “le comunicazioni fatte con il ciclostile”). Evidentemente c’é una regia centralizzata che orienta i Dirigenti operosi. Chi è il regista? Il Ministero, il suo ufficio legale, l’Associazione Nazionale Presidi, o la semplice consultazione tra Dirigenti? Forse tutte queste istanze insieme, suffragate nel loro operato dalle quattro sentenze con cui Tribunali diversi hanno respinto i ricorsi di altrettanti insegnanti alle sanzioni. Le sentenze, che accolgono le tesi dell’Avvocatura dello Stato, banalizzano i fatti allineandosi al preteso obbligo alla valutazione genericamente intesa e contribuiscono a cancellare il potere deliberante e decisivo degli organi collegiali nella scuola.
L’opposizione di studenti, insegnanti e genitori che si è estesa nel Paese ed ha ottenuto una buona risonanza mediatica, può contribuire a modificare le condizioni del percorso legale del ricorso del Maestro Flavio. La nuova Presidente dell’Invalsi ha ridicolizzato i test Invalsi, definendoli dei “trucchetti” messi là per confondere i bambini. E’ in atto uno scontro tra il Miur e l’establishment economico-finanziario che ha sempre tenuto le redini, e la presidenza, dell’Invalsi. Ricordiamo che gli ex presidenti Cipollone e Sistito sono Dirigenti della Banca d’Italia.
Aspettiamo proposte, non solo per sostenere la causa del Maestro Flavio, ma per trasformarla in un precedente giuridico utile alla nostra campagna politica e culturale contro il testing nella scuola.
L’avvocato Lucchese ci ha comunicato che la prima udienza del processo è stata fissata al 27 ottobre 2014, dunque dati i tempi delle procedure di questo tipo, piuttosto tempestiva.
Sintesi del ricorso al tribunale del lavoro, avverso la sanzione disciplinare inflitta al Maestro Flavio Maracchia (2013)
Il ricorso predisposto dall’avvocato Giuseppe Lucchese si articola sostanzialmente su tre diversi aspetti. In estrema sintesi:
a) la manifesta illegittimità della sanzione
b) la nullità della sanzione in quanto il comportamento del Maestro Flavio è stato dettato da motivi di coscienza
c) la richiesta, in subordine, di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, in quanto la normativa evocata (punto b) costituisce lesione del diritto alla libertà di insegnamento, alla libertà di pensiero e di coscienza del ricorrente.
a) Manifesta illegittimità della sanzione.
1) La Dirigente Scolastica Carmelina Imperatore ha richiamato, prima nella contestazione d’addebito e poi nell’atto in cui irrogava la sanzione, la ragione dell’obbligatorietà della somministrazione delle prove invalsi ai sensi dell’articolo 51 del D.L.del 5/2012.
Tale giustificazione risulta infondata in quanto l’art.51 al cpmma 2. recita: “le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto alle rilevazioni degli apprendimenti degli studenti…”
Le attività ordinarie, non previste dagli ordinamenti, dalle Indicazioni Nazionali, e tantomeno dal Contratto Collettivo di Lavoro, non possono costituire obbligo per i docente, né è possibile considerare la parola “ordinario” sinonimo della parola “obbligatorio”.
2) La Dirigente ha affermato, nella contestazione di addebito e nell’atto con il quale irroga la sanzione, esservi una delibera del Collegio dei Docenti che impegna alla somministrazione delle prove Invalsi. In base agli atti tale affermazione risulta infondata. Infatti, nella circolare con la quale veniva convocato il Collegio dei docenti in oggetto, non figura all’ordine del giorno l’argomento Invalsi, tantomeno nel verbale di detto Collegio, che la Dirigente ha consegnato al Maestro su sua richiesta.
3) Sempre nella contestazione d’addebito e nel testo della sanzione, la Dirigente Scolastica cita, in quanto fonte del dovere di somministrazione, il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno 2012/13. Anche questa affermazione risulta falsa, poiché nel POF, consultabile nel sito ufficiale della scuola, la somministrazione delle prove Invali non viene nominata.
b) Nullità della sanzione in quanto il comportamento del Maestro Flavio è stato dettato da motivi di coscienza
L’Avvocato Lucchese illustra con dovizia di citazioni giurisprudenziali, di diritto, e legislative che avendo Flavio opposto alla “Somministrazione Invalsi” una articolata e argomentata obiezione di coscienza la successiva sanzione disciplinare viola gli articoli 2 e 21 della Costituzione della Repubblica che dettano:
Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione…..
c)Richiesta di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, in quanto la normativa evocata costituisce lesione del diritto alla libertà di insegnamento, alla libertà di pensiero e di coscienza del ricorrente
L’avvocato argomenta e sostiene che se, secondo i giudici, la normativa evocata dalla Dirigente scolastica e contestata in linea di fatto e di diritto, può essere considerata fonte di obbligo per l’insegnante, essa dovrebbe essere sottoposta a vaglio di costituzionalità, della Corte Costituzionale. Si tratterebbe, in quanto normativa in contrasto con la Legge fondamentale dello Stato, di una norma lesiva dei diritti fondamentali, sanciti negli articoli 2, 21, e 33 della Costituzione vigente.
Come si vede le tre argomentazioni si intrecciano e sostengono reciprocamente. |