Che fare il 9 maggio contro i quiz invalsi?

divieto di scioperoRiceviamo e volentieri pubblichiamo i consigli di una professoressa toscana destinati ai colleghi per non restare inerti al diktat di regime della Commissione di Garanzia, del Governo e dell’ INVALSI.

Vista l’impossibilità coatta a scioperare per il giorno 9, i colleghi che intendono opporsi ai quiz possono:

1. inviare al preside la dichiarazione di indisponibilità a somministrare e /o correggere i quiz (a destra trovate il kit di resistenza con allegati due modelli da adattare alle situazioni specifiche: uno è più completo e può essere usato sia per dichiarare l’indisponibilità alla Somministrazione, Correzione e/o Tabulazione, mentre con il secondo ci dichiariamo indisponibili alla correzione e tabulazione nei casi in cui non si siano somministrati i quiz ed i DS chiedano di svolgere le altre attività). Spesso i presidi, pur di non avere rogne, individuano docenti “più disponibili”;

2. se il preside insiste, fare presente che prenderete in considerazione solo ordini di servizio scritti;

3. di fronte all’ordine di servizio scritto, è possibile fare rimostranza (sempre in allegato nel kit di resistenza scaricabile a destra); accade che i presidi si fermino qui e non facciano la reiterazione dell’ordine di servizio;

4. se il preside non reitera l’ordine di servizio, si può tranquillamente non somministrare né correggere i quiz, senza incappare in nessun tipo di sanzione;

5. se il preside reitera l’ordine di servizio ci sono due possibilità: o ottemperare e dunque svolgere la somministrazione e /o la tabulazione oppure rifiutarsi comunque, senza svolgere le attività relative ai quiz oppure mettendo in atto una sorta di didattica attiva capovolgendo le richieste dell’Invalsi e facendo svolgere le prove come una normale lezione: discutere la prova, allungare i tempi, non allontanare gli studenti portatori di handicap, ecc.

Occorre però avere la consapevolezza che, rifiutando di eseguire la reiterazione dell’ordine di servizio, c’è la possibilità di avere una contestazione disciplinare, probabilità che dipende in gran parte dall’atteggiamento del preside con cui si ha a che fare; la sanzione disciplinare può andare dalla censura scritta deliberata dal DS, ma può essere anche una sanzione più grave, quale per esempio la sospensione dal servizio per un tot numero di giorni senza stipendio deliberata dall ‘USR.

Occorre inoltre tener presente che potrebbe essere difficile impugnare da un punto di vista legale queste contestazioni disciplinari, in quanto le sentenze precedenti sono state tutte negative (benché in alcuni casi scandalose). In ogni caso le sedi Cobas assisteranno i docenti nell’ambito dell’eventuale procedimento disciplinare: per es. in alcuni casi la controdeduzione preparata dai Cobas alla contestazione d’addebito per il rifiuto di ottemperare all’ordine di servizio, relativo alla somministrazione e/o alla correzione delle prove Invalsi, è stata sufficiente per ottenere l’archiviazione. Ma naturalmente non vi è alcuna garanzia in tal senso. Quindi ciascuna/o di voi valuti serenamente cosa fare tenendo presente che un procedimento disciplinare non rovina la carriera a nessuno (a meno di non ambire ai bonus…).

Fate voi secondo etica, scienza e coscienza.

A PROPOSITO DI DIRITTO DI SCIOPERO

QUANTI LEGISLATORI…TIRANNI CI DOMINANO

PROSEGUONO I FUNERALI DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Quando nel 1992 fu approvata la legge che avrebbe regolamentato gli scioperi nei servizi pubblici, Il Sole 24 ore, organo ufficiale della Confindustria, titolò a nove colonne, con caratteri di scatola: “APPROVATA LA LEGGE ANTICOBAS”. Tre anni prima nasceva il sindacato di base della scuola COBAS che, nel 1988, grazie alla partecipazione alle lotte e con un’autorganizzazione appena abbozzata, aveva strappato al resto del sindacalismo concertativo un contratto storico, non solo per via degli incrementi salariali (in media 500mila lire in più per tutti), ma soprattutto perché saltava l’impianto meritocratico contenuto nelle piattaforme sindacali.

L’allora Presidente della Repubblica, Luigi Scalfaro, commentò: “Un grave vulnus per il diritto Costituzionale allo sciopero. Lo sciopero è una forma di lotta che si fonda sulla possibilità di resistere un giorno di più della controparte” Effettivamente, la legge impediva gli scioperi ad oltranza, consentiva non più di due giorni di sciopero consecutivi, limitava le possibilità di sciopero a non oltre 8 giorni l’anno per i docenti delle superiori e non più di 12 giorni l’anno per quelli delle scuole elementari e materne.

Tanto di Cappello al Capo dello stato che aveva capito molto, ma non tutto. Nella stessa legge erano presenti due altri colpi inferti al diritto costituzionale.

DUE COLPI MORTALI

Il primo colpo: l’articolo 12 prevedeva la “Istituzione di una Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge, al fine di valutare l’idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati”. Evidente l’ampiezza dei compiti affidati alla Commissione che, con giudizi arbitrari, e con delibere ad hoc, può manomettere l’intera legge, alterandone gli scopi e le modalità.

Il secondo colpo: il codice di autoregolamentazione, sottoscritto il 29 maggio 1999, alla cui redazione hanno partecipo solo i sindacati maggiormente rappresentativi (e decisamente concertativi!). Il codice ha sostituito nella prassi la norma. Il fatto risulta particolarmente grave se si pensa che un accordo pattizio, sindacati concertativi-governo, finisce per regolare un diritto di rango costituzionale.

L’ACCORDO DEL 1999

Come si può facilmente verificare l’accordo all’art 3 c 3, limita, molto di più di quanto non faccia la legge, la possibilità di sciopero per il personale della scuola.1

Ma non finisce qui. I dirigenti scolastici molto spesso si improvvisano “legislatori” e impongono vincoli di “fantasia” tanto agli Insegnanti quanto al personale amministrativo. E ci si mette pure l’INVALSI, che motu proprio, ha spostato la data delle prime prove 2016 per far saltare lo sciopero regolarmente indetto.

OLTRE L’ACCORDO

La Commissione di Garanzia, che come abbiamo detto impone specifiche regole, minaccia sanzioni per i sindacati che non vi si attengono, e “pene” pecuniarie per i lavoratori che sgarrano, quest’anno, con la lettera inviata ai COBAS il 3 maggio, informa che, con una delibera del 2003 , aveva già deciso di regolamentare la “rarefazione” degli scioperi, e aggiunge che “si è riservata di valutare …se il mancato rispetto dell’intervallo minimo possa in concreto impedire l’equo contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente garantiti.” 2

Quindi l’organismo-commissione non solo cancella il diritto costituzionale allo sciopero (i lavoratori non sono persone….!), ma si riserva anche di decidere come e quando applicare le regole che essa stessa ha deliberato.

A rifletterci bene, se non fosse tragica, la situazione sarebbe ridicola. Infatti, tutta la vicenda culmina con l’enorme ritardo con cui la Commissione ha dato informazione ai Sindacati di Base del proprio parere negativo. In questo modo ha consentito all’INVALSI, contro le cui prove censuarie lo sciopero era stato indetto, ad essere l’orchestratore di tutta la vicenda.

Inoltre, la commissione ha reso impossibile ai sindacati di adire le vie legali, ai sensi della stessa legge 146 il cui ultimo articolo ( 20 bis ) stabilisce:

Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni é ammesso ricorso al giudice del lavoro”.

Ci auguriamo che l’esperienza di quest’anno serva a far sì che i Sindacati di base si attrezzino per gli anni prossimi, ma soprattutto ci auguriamo che in molti, studenti e docenti, trovino forme di lotta contro l’opera distruttiva della scuola pubblica praticata dall’INVALSI e dai suoi mentori.

Gruppo No INVALSI – Roma

 

NOTE

1 […] Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell’articolo 2:

a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;

b) atteso che l’effettiva garanzia del diritto all’istruzione e all’attività educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate nell’articolo 2 si ottiene solo se non viene compromessa l’efficacia dell’anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva

lettera d), non posso no superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali

(equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;

c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra un’azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni;

d) gli scioperi brevi – che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata – possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano.

La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione;

e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l’efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno su

ccessivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;

f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della

conclusione;

h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale;

i) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori

2Dalla Commissione di Garanzia:“Tramissione Urgente Via PEC ai COBAS7UNICOBAS/MIUR /Consiglio dei Ministri- Protocollo n.0006576 del 3/05/2017


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